Norme sull'afflusso dei veicoli nelle Isole
Eolie, DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
ART. 1
Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole
del Comune , di veicoli a motore appartenenti a persone non
stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente
calendario:
- dal 1° maggio al 31 ottobre 2010: divieto per l'isola di
Stromboli;
- dal 1° luglio al 31 ottobre 2010: divieto per le isole Alicudi e Panarea;
- dal 1° luglio al 30 settembre
2010: divieto per le
isole di Lipari, Vulcano e Filicudi.
ART. 2
Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le
seguenti deroghe:
A) Alicudi - Stromboli - Panarea:
1. ai veicoli
adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi
commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area
portuale per lo scarico merci;
2. per le isole di Panarea e Stromboli,
ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di
abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli
comunali delle imposte di nettezza urbana del Comune di Lipari per l'anno
2009, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo
familiare;
3. agli autoveicoli per il trasporto di artisti e
attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e
manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta
in volta, secondo le necessità.
B) Lipari - Vulcano:
1. agli autoveicoli, ciclomotori e
motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno
del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti
nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2009,
limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve
essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato
rilasciato dal comune;
2. ai veicoli adibiti a trasporto di cose;
3.
agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che
dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in
struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze
fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i
proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di
un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente
dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del
veicolo;
4. ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che
dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi
esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e li stazionino
per tutto il periodo del soggiorno;
5. agli autoveicoli del servizio
televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per
occasionali prestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal
comune, di volta in volta, secondo le necessità;
6. alle autoambulanze,
veicoli delle Forze dell'ordine e carri funebri;
7. agli autobus
turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno
scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.
C) Filicudi:
1. ai veicoli adibiti al
trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con
l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle
merci;
2. agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o
che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni
culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta,
secondo le necessità.
ART. 3
Sulle isole anzidette possono affluire gli
autoveicoli che trasportano invalidi, purchè muniti dell'apposito
contrassegno previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;
ART. 4
Al Comune di Lipari è consentito, per comprovate
urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al
divieto di accesso di cui al presente decreto.
ART. 5
Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 327,00 a
Euro 1311,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e come aggiornato con decreto del
Ministro della giustizia in data 29 dicembre 2000.
ART. 6
Il Prefetto di Messina è incaricato della esecuzione
e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti
stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo
considerato.